La spiaggia al porto

Percorsi in canoa

 

 

STATUTO   dell’ ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1°

-          E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Pro Scogli” , un’associazione che riunisce sportivi, pescatori ed appassionati di mare in genere. Essa ha sede in Chiavari, via Preli, n.32.

Scopo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Pro Scogli” è di favorire le attività sportive dilettantistiche con prevalenza di quelle legate al mare (pesca, vela, canoa, canottaggio, etc..) organizzando gare sportive, conferenze, dibattiti, mostre e pubblicazioni e l’attività didattica ad esse inerenti.

A tal fine potrà fornire servizi ai soci e promuovere manifestazioni. L’Associazione potrà ottenere l’utilizzazione di spazi demaniali pubblici e di spazi privati da fare utilizzare ai Soci per il ricovero delle imbarcazioni atte allo scopo sociale.

ARTICOLO 2°

-          L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Pro Scogli” vuole essere una libera associazione sportiva dilettantistica totalmente apolitica ed aliena da ogni scopo di lucro. I proventi delle sue attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

ARTICOLO 3°

-          I Soci dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Pro Scogli” hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e godono di elettorato attivo e passivo. Il Consiglio di Presidenza ha facoltà di nominare nuovi Soci valutando meriti particolari nell’ambito delle attività sociali.

Perdono la qualifica di Soci coloro che, in assenza di motivata giustificazione, non votino per due turni consecutivi per il rinnovo delle cariche sociali. L’elenco aggiornato dei Soci è tenuto presso la sede sociale.

Il Regolamento interno dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Pro Scogli”, può essere periodicamente revisionato su proposta del Consiglio di Presidenza stesso o su richiesta dei Soci riuniti in assemblea straordinaria.

ARTICOLO 4°

-          Possono essere Soci le persone fisiche interessate agli scopi ed alle attività sociali che, presentati da almeno due Soci, ne facciano domanda. Sulla domanda di ammissione delibera a scrutinio segreto inappellabile il Consiglio di Presidenza, il quale non è tenuto a fare conoscere i motivi della mancata accettazione.

ARTICOLO 5°

 -          Il Socio cessa di fare parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Pro Scogli”:

 

  1. a)per volontaria dimissione;
  2. b)per espulsione deliberata a scrutinio segreto inappellabile del Consiglio di Presidenza;
  3. c)per decesso della persona fisica;
  4. d)per scioglimento dell’Associazione.

 ARTICOLO 6°

 -          Il governo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Pro Scogli” e l’amministrazione della stessa sono espletati dal Consiglio di Presidenza che ogni due anni viene eletto dai Soci, all’uopo appositamente convocati dal Consiglio di Presidenza, con votazione a scrutinio segreto.

 Ogni Socio potrà esprimere fino ad un massimo di nove preferenze.

 Il Consiglio di Presidenza si compone di nove membri nell’ambito dei quali vengono nominati :

 

  1. a)Il Presidente;
  2. b)Il Vicepresidente;
  3. c)Il Segretario.

 

Il Consiglio stesso attribuisce tali cariche nel proprio ambito a maggioranza semplice.

 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

 La gestione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Pro Scogli” è controllata da due Revisori dei Conti che dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità, redigeranno una relazione ai rendiconti economico-finanziari, potranno accertare la consistenza di cassa e potranno procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

 ARTICOLO 7°

 -          L’Assemblea Generale dei Soci verrà convocata, con l’indicazione dell’ordine del giorno, in sessione ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile, per approvare il consuntivo economico-finanziario dell’anno precedente ed il preventivo dell’anno in corso, nonché per deliberare sulle attività dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Pro Scogli”.

 I Soci saranno convocati in Assemblea Straordinaria ogni volta che il Consiglio di Presidenza lo ritenga opportuno, per informare i Soci su fatti particolari o per importanti decisioni che non siano di competenza dell’Assemblea Ordinaria o del Consiglio di Presidenza.

 L’Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata ogni volta che ne facciano richiesta almeno il 50% dei Soci, con l’indicazione dell’ordine del giorno. La convocazione delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie viene fatta a mezzo di circolare inviata a tutti i Soci.

 ARTICOLO 8°

 -          L’Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di oltre il 50% dei Soci; in caso contrario l’Assemblea, in seconda convocazione, sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

 Le votazioni sono fatte a voce o per alzata di mano, salvo espressa richiesta di votazioni segrete proposta dal Consiglio di Presidenza e dalla maggioranza dei Soci presenti nell’Assemblea stessa.

 Le deliberazioni saranno valide a maggioranza dei presenti. I Soci potranno farsi rappresentare da altri Soci, rilasciando apposita delega scritta.

 Non è possibile rappresentare per delega più di un Socio.

 ARTICOLO 9°

 -          Il patrimonio sociale è costituito dalle quote sociali che saranno indicate dal Consiglio di Presidenza, dalle oblazioni, da lasciti, contribuzioni, offerte e da qualunque altro introito straordinario di cui la Tesoreria terrà conto nel rendiconto economico-finanziario annuale da presentare all’approvazione dell’Assemblea Generale, salvi gli eventuali oneri fiscali, IVA ed altro qualsivoglia dovere impositivo che riguardi lo Stato.

 ARTICOLO 10°

 -          Lo scioglimento dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Pro Scogli” sarà decretato dall’Assemblea Generale dei Soci in sede straordinaria, convocata su proposta motivata e unanime del Consiglio di Presidenza.

 ARTICOLO 11°

 -          Il Consiglio di Presidenza è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Pro Scogli” , senza limitazioni.

 Il Consiglio di presidenza può ammettere partecipanti alla vita societaria fissandone limiti e condizioni.

 Il Consiglio di Presidenza redige annualmente il rendiconto economico-finanziario dell’anno precedente ed il preventivo dell’anno in corso.

 Il Presidente ed il Vicepresidente rappresentano congiuntamente l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Pro Scogli” di fronte a terzi ed in giudizio, in ogni atto di amministrazione o disposizione, e così tra l’altro per :

 -          aprire conti correnti presso Banche, Casse di Risparmio ed Uffici Postali, compiendo tutte le operazioni inerenti, rilasciando assegni, girandoli ed incassandoli,

 -          riscuotere somme di ogni genere da soggetti privati e da enti pubblici e privati,

 -          firmare atti e documenti di ogni genere nonché denunce degli Uffici Fiscali ed in genere della Pubblica Amministrazione. Il tutto con promessa di rato e valido, con esonero di responsabilità da parte degli Enti con cui i predetti (Presidente e Vicepresidente) avranno rapporti.

 ARTICOLO 12°

 -          In caso di scioglimento dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Pro Scogli” , i beni patrimoniali ed i fondi residui dovranno essere devoluti ai fini sportivi e/o destinati ad altre associazioni sportive con preferenza per quelle che perseguono scopi e finalità analoghi all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Pro Scogli”.

 ARTICOLO 13°

 -          L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Pro Scogli” ha l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate o dell’ente di promozione sportiva cui l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Pro Scogli” intende affiliarsi.

 Per tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente Statuto, valgono le Leggi dello Stato in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche ed i dettati del Codice Civile per la stessa materia.

 

           Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci

 in data 25 marzo 2006.

 

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